|
|
R.S.P.P. - O.P.P. (Organismo paritetico provinciale)
Il corso è di n. 16 ore ed è soggetto a rinnovo quinquennale.
********
R.S.P.P. - RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
La normativa sulla sicurezza impone al Datore di lavoro di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione in ogni luogo di lavoro. Il ruolo di Responsabile di tale servizio può essere ricoperto dallo stesso Datore di lavoro, che deve frequentare appositi corsi di formazione con durata e contenuti stabiliti dalla normativa (*). PROGRAMMA Il programma, conforme alla normativa vigente, si articola in diversi incontri in aula, con docenti di aziende affidatarie dei corsi organizzati dall'ente, esperti di normativa, valutazione dei rischi, gestione emergenze: �� Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; �� Gli organi di vigilanza; �� Tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; �� Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; �� Valutazione dei rischi; �� I tipi principali di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; �� Dispositivi di protezione individuale; �� Prevenzione incendi ed i piani di emergenza; �� Prevenzione sanitaria; �� Informazione e formazione dei lavoratori;
ATTESTATO Viene rilascio l'attestato di frequenza al termine del corso, con validità ai sensi del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - Dlgs n. 81/2008.
DOMANDE FREQUENTI
1. Chi deve designare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)? Il Datore di Lavoro (denominato DL)
2. In quali aziende è obbligatorio designarlo? In tutte quelle soggette al D. Lgs 626/94 che abbiano almeno un lavoratore subordinato
3. In quali casi il DL può designarsi come Rspp? Nei seguenti casi: - aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti - aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti - aziende della pesca fino a 20 addetti - altre aziende fino a 200 addetti
4. Il DL deve comunicare la designazione del Rspp? Si, all'ASL ed all'Ispettorato dl Lavoro territorialmente competenti
5. Entro quale data va inviata la comunicazione? Nel caso di aziende esistenti all'entrata in vigore del D. Lgs 626/94 entro il 3.12.1996 Nei casi di nuove aziende entro tre mesi dall'inizio attività
6. Quale sanzione esiste pe la mancata designazione del Rspp o/e la mancata comunicazione? Mancata designazione. da tre a sei mesi di arresto o ammenda a 7.745 a 20.655 euro. Mancata comunicazione: sanzione amministrativa da 2.580 a 15.490 euro
7. Il DL che svolga anche la funzione i Rspp deve seguire dei corsi? Di quale durata? Esistono dei rinnovi? Il D.M. 16.01.97 ha fissato con un programma ministeriale la durata minima di 16 ore la formazione del DL - Rspp, il corso è da seguire una tantum e quindi non è da rinnovare.
***************************** (*) Le norme consentono la sovrapposizione delle figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con quella di Datore di lavoro in aziende non superiori a trenta dipendenti per aziende artigiane ed industriali (escluse alcune ad alto rischio), a dieci dipendenti per aziende agricole, a venti dipendenti per aziende della pesca e a duecento dipendenti per tutte le altre aziende (settore turismo, commercio, servizi, ecc.). Il corso ha lo scopo di fornire alle persone che rivestono la qualifica di datore di lavoro (amministratore, direttore o amministratore di immobili) gli elementi base relativi alla sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, in modo da poter adempiere correttamente le funzioni previste in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il corso è conforme con quanto previsto dal D.M. 16.01.1997.
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - O.P.P.
Giovedì 5 febbraio 2009, alla presenza dei rappresentati di Federalberghi, Fipe, Faita, CGIL, CISL e UIL presso la sede dell'ente, è stato sottoscritto l'accordo di costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 con lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le parti, hanno così dato vita ad un protocollo d'intesa a valenza provinciale che dovrà contribuire a definire gli aspetti applicativi delle disposizioni vigenti, dando così attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Compiti dell'O.P.P. saranno in primo luogo quello di promuovere lo scambio di informazioni tra gli attori delle aziende interessate all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; di svolgere funzioni di orientamento e di sviluppo delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti; fornirà i nominativi degli RLST e dei medici competenti convenzionati; inoltre l'O.P.P. sarà prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.
Allegati Disponibili:
Regolamento O.P.P. - siglato il 05.02.2009
Download
Linee interpretative x Formazione Rspp aziende
Download
|
|
FOLLOW US ON
DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
|
|
PIEMONTE: PRIMA REGIONE D`ITALIA AD AGGIORNARE LA NORMATIVA RISPETTO ALLE NOVITA` INTRODOTTE DAL JOBS ACT |
|
|
È approvata da parte della Giunta regionale l’intesa, sottoscritta lo scorso 10 luglio dalla Regione Piemonte e dalle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, che aggiorna la normativa regionale in materia di Apprendist ..[continua] |
|
TURISMO PROVINCIA DEL V.C.O. - RINNOVATO ACCORDO QUADRO SULLA DETASSAZIONE |
|
|
Aziende Alberghiere, Pubblici Esercizi, Campeggi della Provincia del V.C.O.
In data 28 maggio 2014 a Verbania, presso la sede dell’Ente Bilaterale del Turismo Provincia del Verbano Cusio Ossola, sita in Via Canna n. 9, Federalberghi/Fipe/Faita con ..[continua] |
|
|
|
|