www.ebturismo.it
 
PRESENTAZIONE
» Statuto
 

» Regolamento
» Soci costituenti
» Sistema Contributivo
» Organismi
» Dove siamo

LAVORO
» Domanda/Offerta di lavoro
» Retribuzioni
» Contrattaz. Secondo Livello
» Osservatorio del mercato
» Contratti di Lavoro
» Guide settore Turismo
» Apprendistato
 FORMAZIONE-CORSI
SPORTELLI
FON.TE

FAST - EST
BANDO PUBBICLI ESERCIZI
CONVEGNI/SEMINARI
SICUREZZA
» R.S.P.P. - O.P.P.
» R.T.L.S.
» Convenzioni
» Privacy
 
REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELLE IMPRESE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
SERVIZI ALLE IMPRESE
INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI

 TERRITORIO VCO
ALTRI DOCUMENTI
 

Est

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SETTORE TERZIARIO E TURISMO

fonte sito web www.fondoest.it
E’ stato costituito il nuovo fondo sanitario integrativo, denominato “EST”, per i dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi. La previsione contrattuale di questo fondo è contenuta, rispettivamente, nel

• ccnl terziario, distribuzione, servizi Confcommercio sottoscritto 14 Luglio 2005 e nel ccnl turismo e pubblici esercizi (FIPE-FIAVET) sottoscritto il 17 Maggio 2005

Il primo Regolamento del Fondo prevedeva che le aziende, già entro il 31/12/2005, dovessero regolarizzarsi con il versamento delle quote una tantum. Cosa che in realtà poche aziende hanno fatto; per cui con il nuovo regolamento il fondo ha disposto delle specifiche procedure per regolarizzare la posizione delle ditte che non avevano provveduto ad iscriversi entro la fine del 2005. 

Attraverso la nuova cassa di assistenza sanitaria integrativa “EST”, si vogliono offrire delle prestazione sanitarie supplementari/integrative a quelli già offerti dal Servizio sanitario pubblico. Il nuovo fondo sanitario “EST”, è un ente di natura paritetica articolato, al suo interno, in due distinti fondi:
- quello per i dipendenti del settore terziario distribuzione e servizi;
- quello per i dipendenti dei pubblici esercizi (esclusi gli alberghi e i campeggi).
A seguito dell’avvenuta costituzione del fondo assistenziale, le imprese che applicano i due ccnl richiamati (TDS e turismo - pubblici esercizi), hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti, esclusi i dirigenti e i quadri, per i quali vige da tempo l’obbligo di iscrizione a propri specifici fondi assistenziali:
il “FASDAC”, per i dirigenti, e il “QUAS” per i Quadri.
 

REQUISITI, OBBLIGATORIETA' E MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le aziende destinatarie dei due CCNl sopra nominati HANNO L'OBBLIGO di iscrivere i loro dipendenti al Fondo Est.
Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto e dei CCNL assumo la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale. E' consentita, limitatamente alle sole aziende del settore Turismo l'iscrizione dei dipendenti con contratto a tempo determinato con durata iniziale superiore a tre mesi, solamente se è il lavoratore a farne esplicita richiesta per iscritto al datore di lavoro, accettando consapevolmente che i periodi non coperti dal rapporto di lavoro sono ad intero carico del lavoratore stesso.

A Fondo Est devono essere iscritte le aziende che applicano ai propri dipendenti, full time o part time (ad esclusione dei dirigenti e dei quadri), uno dei seguenti contratti:

  Tempo determinato Tempo indeterminato Apprendistato
CCNL Terziario  
CCNL Turismo* con contratto iniziale superiore a 3 mesi
CCNL Ortofrutticoli / agrumari con contratto iniziale uguale o superiore a 5 mesi  
CCNL Farmacie speciali  

* con riferimento ai dipendenti ai quali si applica la parte speciale “Pubblici esercizi” e la parte speciale “Imprese di viaggi” del CCNL Turismo 20 febbraio 2010. I dipendenti ai quali si applica la parte speciale “Aziende alberghiere” o la parte speciale “Campeggi” del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 non devono essere iscritti a Fondo Est. Il loro fondo di riferimento è Fast.

L’iscrizione di un’azienda e dei suoi dipendenti si effettua completamente on line. Ad ogni azienda è assegnato, a registrazione ultimata, un codice utente da digitare al centralino telefonico in caso si necessiti di assistenza. Ricordiamo che la Centrale Operativa è a disposizione degli utenti dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Per chiamate da rete fissa contattare il Numero Verde Fondo Est 800.922.985, per chiamate da rete mobile contattare il Numero Fondo Est 06.51.03.11.
Per informazioni sulla procedura informatica di registrazione si consiglia la consultazione del manuale iscrizione azienda presente nella documentazione disponibile in questa sezione.
Se la gestione dei versamenti al Fondo non è svolta direttamente dall’azienda, bensì da un consulente o centro servizi, sarà necessario effettuare preventivamente l’iscrizione del profilo di consulente  o di centro servizi e, successivamente, quella dell’azienda.
E' molto importante che tutte le comunicazioni relative a variazioni in capo ai dipendenti vengano comunicate, sempre tramite la procedura informatizzata, tempestivamente, in quanto una mancata o tardiva comunicazione può comportare un errore nelle quote che si vanno a versare periodicamente.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI
La fruizione delle prestazioni decorre, generalmente, a partire dal 1° giorno del 7° mese sucessivo alla data di decorrenza del versamento ordinario, dove per data del versamento si intende il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione (caso a se fanno i lavoratori già in forza alla data dell'istiruzione del fondo in quanto per loro il primo contributo ordinario decorre con il primo ottobre 2006.
Il diritto alla prestazione è consizionato dal regolare versamento dei contributi.

CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

LE QUOTE

Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file xml (mensile o annuale). Per informazioni sulla procedura informatica di creazione dei file xml si consiglia la consultazione della guida alla realizzazione del file xml dipendenti  presente nella documentazione disponibile in questa sezione.
Le quote del Fondo Est sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti:
 

  
  
Contributo ordinario (mensile) Una Tantum
fino al 31/05/11
dal 01/06/11
dal 01/01/12
dal 01/01/14
CCNL TERZIARIO Part time € 7,00 € 8,00* € 9,00** € 12,00** € 30,00
Full time € 10,00 € 11,00* € 12,00** € 12,00** € 30,00
CCNL TURISMO Part time € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 8,00
Full time € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00
CCNL FARMACIE SPECIALI Part time € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 10,00 € 30,00
Full time € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00
CCNL ORTOFRUTTICOLI / AGRUMARI Part time € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00
Full time € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00

 * di cui € 1,00 a carico dipendente
** di cui € 2,00 a carico dipendente

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Sono attualmente disponibili tre modalità per il versamento dei contributi: 


Mensile posticipato
Annuale anticipato
Bonifico SI SI
Carta di credito SI SI
F24 SI NO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

I contributi relativi al Fondo Est dovranno essere indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

  • Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
  • Causale contributo: EST1;
  • Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
  • Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
  • Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
     

Indicazioni

FONDO EST c/o Banca Popolare di Milano

IBAN IT18A0558403200000000058300


TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

La contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il nuovo fondo sanitario “EST”, compresa la quota una tantum, è esclusa dall’imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore, in quanto rientra nelle esclusioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR. Ai fini previdenziali, tuttavia, resta l’obbligo di corrispondere all’INPS su tali somme il contributo di solidarietà pari al 10%.


MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI-SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI-RIATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PER LE AZIENDE CHE NON SI SONO MAI ISCRITTE
Per tutto il 2007 l'azienda con personale a tempo indeterminato, in servizio già al 01/10/2006, che si iscrive per la prima volta dopo il 01/04/2007 e sceglie la modalità del pagamento mensile può versare n. 6 mensilità arretrate entro il 16 giorno del settimo mese, facendo così il diritto alla prestazione matura dal giorno dell'iscrizione. Per le aziende che scelgono la modalità di pagamento trimestrale si può recuperare al massimo il trimestre precedente, in questo caso il diritto a fruire delle prestazioni sorge alla conclusione del trimestre in cui si iscrivono. Per l'azienda che opta per il versamento annuale non è prevista nessuna modalità per recuperare  eventuali arretrati.
Dal 01/01/2008 il versamento delle mensilità arretrate è obbligatorio e le dette mensilità saranno sgravate dalla mora per ritardato versamento.
Dal 01/01/2009 i versamenti in ritardo saranno maggiorati con un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti
PER LE AZIENDE GIA' ISCRITTE
In caso di mancato versamento da parte dell'azienda per più di 6 mesi, obbligherà il fondo a sospendere le prestazioni al dipendente oggetto della morosità, il fondo comunicherà per iscritto la sospensione al dipendente. Le prestazioni potranno essere ripristinate solamente a seguito dell'effettivo pagamento dei mesi in morosità e presentando al Fondo il modulo del ravvedimento e la disposizione del bonifico. Nel caso in cui la morosità si protragga, le prestazioni non vengano usufruite dal dipendente e l'Azienda non abbia comunicato alcunchè al Fondo, lo stesso chiuderà la posizione assistenziale in capo al dipendente che per aver nuovamente diritto alle prestazioni dovrà essere riscritto exnovo.

Tutte le comunicazioni relative a variazioni in capo all'Azienda devono essere comunicate entro 15 giorni dal succedere dell'evento.



Allegati Disponibili:

 MODULO RIMBORSO FONDO EST X MATERNITA` FISIOTERAPIA ECC. Download
 MODULO RIMBORSO UNISALUTE Download
 FISIOTERAPIA AGOPUNTURA ECC. FONDO EST 2014 Download
 PACCHETTO MATERNITA` IN VIGORE Download
 PIANO SANITARIO 2014 Download
 CIRCOLARE 33/2013 EQUIPARAZIONE CONTRIBUTI Download
 OBBLIGATORIETA` ISCRIZIONE FONDI ASSISTENZA SANITARI INTEGRATIVI Download
 Regolamento Fondo EST Download

FOLLOW US ON
Facebook Fan Page


DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO

CONTATTI
» EDITORIA
» NEWSLETTER
» INDICE
» F.A.Q.
» LINKS

NEWS
PIEMONTE: PRIMA REGIONE D`ITALIA AD AGGIORNARE LA NORMATIVA RISPETTO ALLE NOVITA` INTRODOTTE DAL JOBS ACT
entra
È approvata da parte della Giunta regionale l’intesa, sottoscritta lo scorso 10 luglio dalla Regione Piemonte e dalle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, che aggiorna la normativa regionale in materia di Apprendist..[continua]
TURISMO PROVINCIA DEL V.C.O. - RINNOVATO ACCORDO QUADRO SULLA DETASSAZIONE
entra
Aziende Alberghiere, Pubblici Esercizi, Campeggi della Provincia del V.C.O. In data 28 maggio 2014 a Verbania, presso la sede dell’Ente Bilaterale del Turismo Provincia del Verbano Cusio Ossola, sita in Via Canna n. 9, Federalberghi/Fipe/Faita con..[continua]
 
ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO PER LA PROVINCIA DEL VCO
Via Canna n. 9 - 28921 VERBANIA INTRA (VB) - Tel. 0323.407467 - Fax 0323.517086 - CF 93022430032
© 2006 Lake Web s.r.l.