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R.L.S.T.

DISPONIBILE IL NUOVO MODULO E LA NUOVA INFORMATIVA IN CALCE ALLA PAGINA

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il decreto legislativo, nella sua attuazione, richiede la presenza in ogni azienda di questa figura.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti, i lavoratori devono nominare un loro rappresentante alla sicurezza.
Lo R.T.L.S. ha il compito di esprimere le istanze, in materia di sicurezza, dei lavoratori e di coinvolgerli nella prevenzione e nella tutela alla salute sul lavoro.
I Rappresentanti sono tutelati dal Contratto Collettivo Nazionale e per la loro formazione e per l'esplicazione delle loro funzioni hanno diritto ad un certo numero di ore di permessi retribuiti.

Il Rappresentante ha diritto a:

•  ricevere la documentazione relativa ai rischi aziendali e alla loro valutazione;
•  partecipare alle riunioni periodiche in materia di sicurezza;
•  ad essere informato sugli infortuni che avvengono all'interno dell'azienda;
•  ad essere consultato per attuare nuove misure di prevenzione;
•  ad informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza e salute.

La nomina può essere INTERNA, i dipendenti eleggono uno di loro a ricoprire tale ruolo ed in capo al datore di lavoro nascono i seguenti obblighi:

1.       la formazione dell’Rls interno, consistente in un corso di 32 ore il cui costo varia dai 350€ ai 600€ + IVA (prezzi di mercato di aziende che possono rilasciare l’attestato certificato);

2.       Il corso annuale di aggiornamento pari a 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti e di 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti;

3.       le giornate utilizzate dal lavoratore per frequentare il corso;

4.       le ore di permessi retribuiti aggiuntivi per espletare la funzione per la quale è stato nominato (ore che variano in base alla tipologia aziendale e al numero di dipendenti in azienda); 

5.       comunicazione Annuale all'INAIL del Nomintaivo del RLS.

 


Oppure la nomina può essere ESTERNA optando per il RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA


Le aziende all'interno delle quali i dipendenti hanno espresso la volontà di optare per il Rappresentante Territoriale devono compilare l'apposito modulo e inviarlo via fax o mail all’ente bilaterale turismo Vco, ove ha sede l'Organismo Paritetico Provinciale.

A far data dal 1° GENNAIO 2013  SONO CAMBIATE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. Tutte le aziende, anche quelle che negli anni passati usufruivano del servizio devono necessariamente ricompilare il modulo e farlo pervenire alla Segreteria dell'Ente.

In calce alla pagina sarà possibile scaricare l'informativa e il modulo da compilare.


INAIL - Circolare n. 11 del 12/03/2009

L'INAIL ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Di seguito si riassumono i contenuti della nota (disponibile in allegato).
La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale operano i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'INAIL ha predisposto un’ apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura online accessibile dal sito dell'istituto (www.inail.it) attraverso la sezione “punto cliente”.
L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 agosto 2009.    Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

SI CONSIGLIA DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DEI PROPRI CONSULENTI DEL LAVORO NELLA PROCEDURA DI INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE ALL’INAIL


Sanzioni
L'articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.  Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire online, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le sedi dell'istituto o scaricato dal sito www.inail.it.
I datori di lavoro che hanno inviato le segnalazioni prima dell’adozione della circolare in oggetto tramite posta o fax, dovranno provvedere nuovamente alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura online.


Allegati Disponibili:

 MODULO SERVIZIO RLSt 2024 Download
 MODULO MANCATA NOMINA RLS Download
 MODULO NOMINA RLS INTERNO Download
 MODULO NOMINA RLS TERRITORIALE Download
 INAIL - Circolare n. 11 del 12.03.2009 Download

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