Fipe, con Angem e le Associazioni Cooperative per la parte datoriale e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL per le Controparti Sindacali, ha sottoscritto il nuovo CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, indipendente ed autonomo rispetto ai precedenti Contratti.
In calce i testi sottoscritti del nuovo CCNL, già operativo e che dispiega i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Nei prossimi giorni le Parti si incontreranno congiuntamente per l’opportuna armonizzazione e stesura definitiva del testo, che vi sarà prontamente inviato. Di seguito si forniscono le prime note di commento del nuovo CCNL.
Con successive circolari verranno forniti maggiori approfondimenti sui temi più importanti che hanno caratterizzato la nascita del nuovo CCNL.
DURATA
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
MERCATO DEL LAVORO
Il nuovo CCNL contiene una riformulazione dei principali istituti contrattuali riguardanti il mercato del lavoro. Tale intervento si è reso necessario per adeguare ed armonizzare la normativa precedentemente utilizzata a seguito della modifiche introdotte in particolare dal Jobs Act.
Contratto a tempo determinato
In particolare si è provveduto ad aggiornare la normativa contrattuale confermando le percentuali fino al 20% di lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia di contratto riferite all’azienda e non più all’unità produttiva.
L’accordo prevede la non applicazione al settore della regola sulla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di successione di più rapporti di lavoro che superino il limite temporale di 36 mesi (stagionalità e intensificazioni) e la non applicazione dei termini previsti in caso di riassunzione (c.d. stop and go), nei casi di nuove attività, sostituzioni, stagionalità ed intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
APPRENDISTATO
La percentuale di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, viene definita nel 50% degli apprendisti nel triennio precedente. Viene definita la disciplina contrattuale dell’apprendistato di primo e terzo livello. La nuova proporzione numerica è di 3 apprendisti ogni due qualificati, mentre rimangono invariate le percentuali della retribuzione degli apprendisti rispetto alla durata triennale o quadriennale.
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza all’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti.
Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni attivate per sostituzione e per eventi e fiere.
ORARIO DI LAVORO
Orario multiperiodale
Viene definita una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.
Riduzione orario di lavoro (R.O.L)
Il nuovo CCNL definisce per i lavoratori neoassunti dopo il 1 gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione di orario di lavoro. Per i primi due anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e dal quinto anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la normalità dei lavoratori, per un totale di 104 ore.
Inoltre, il nuovo CCNL introduce la possibilità per le aziende di disporre, per tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti), la fruizione di detti permessi, fino ad un massimo di 72 ore annuali. Tali permessi sono direttamente esigibili dall’azienda, la quale definirà le modalità di fruizione, previa programmazione e tempestiva comunicazione, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA (ove esistenti), in misura non inferiore a mezz'ora.
SCATTI DI ANZIANITA’
Viene introdotta una importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in maturazione al 31 dicembre 2017 che maturerà, quindi, ancora in tre anni.
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del T.F.R. Tale misura avrà una durata temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.
SUPERAMENTO CUMULO MAGGIORAZIONI
Le Parti hanno stabilito che la maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è più cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA
Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part time. In alternativa e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare.
Garanzia delle prestazioni dell’ente bilaterale
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. L’azienda rimane comunque obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Viene aumentato a 12 euro il contributo mensile a carico del datore di lavoro con le seguenti decorrenze ( 1 euro a partire da febbraio 2018 e 2 euro a partire da gennaio 2019).
L’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.
SALARIO
L’aumento a regime per il IV livello a tempo pieno è di 100 euro riparametrati per gli altri livelli,
con i seguenti scaglionamenti:
€ 25,00 1 gennaio 2018
€ 20,00 1 gennaio 2019
€ 20,00 1 febbraio 2020
€ 15,00 1 marzo 2021
€ 20,00 1 dicembre 2021
TRATTENUTA PASTO
La trattenuta a carico del lavoratore che usufruirà del pasto sarà incrementata con le seguenti gradualità:
Al 1 gennaio 2018 verrà aumentato di 0,20 centesimi;
Al 1 gennaio 2019 di 0,20 centesimi;
Al 1 gennaio 2020 di 0,20 centesimi;
A decorrere dal 1 gennaio 2021 di 0,20 centesimi.
CAMBI DI APPALTO E SUBENTRI IN CONCESSIONE
Si riconfermano le disposizioni riguardanti il cambio di gestione nella ristorazione collettiva e si rende strutturale il subentro in sub concessione nelle aree autostradali. Per gli altri subentri e passaggi, compresi quelli riguardanti i centri commerciali, viene precisato che solo nel caso in cui non si configuri per legge una cessione di azienda o di ramo di azienda, si applica la normativa del cambio di gestione prevista dalla ristorazione collettiva.
CLAUSOLA DI RACCORDO
Le Parti nello stabilire che i nuovo CCNL produce effetti a partire dal 1° gennaio 2018 hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, che resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017.
*************************** 09.02.2017 - Accordo clausola salvaguardia CCNL TURISMO
L’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014 stabilisce che "le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto".
Il 14 novembre 2016 Federalberghi ha inviato una lettera alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con la quale è stata formalmente sancita l'attivazione della previsione contrattuale.
Nel contempo, Federalberghi e Faita hanno avviato un confronto con le stesse organizzazioni sindacali, per verificare la possibilità di definire congiuntamente le modalità di applicazione della suddetta clausola.
Tale confronto ha portato alla stipula, il 30 novembre 2016, di un primo accordo inerente la retribuzione dei lavoratori assunti a decorrere dal 14 novembre 2016 e l’impegno a proseguire il confronto con l'obiettivo di pervenire ad una soluzione concordata anche in relazione ad ulteriori aspetti, incluso il trattamento economico dei lavoratori assunti prima del 14 novembre 2016.
In esecuzione di tale accordo, il 9 febbraio 2017 Federalberghi, Faita e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno sottoscritto una nuova intesa (allegata), i cui contenuti sono di seguito riassunti.
Proroga della vigenza sino al 31 dicembre 2018
L’accodo proroga la vigenza del CCNL Turismo sino al 31 dicembre 2018. Ricordiamo che, a fronte di una durata canonica di 36 mesi, era stata inizialmente fissata una durata di 40 mesi (accordo del 18 gennaio 2014), poi elevata a 56 mesi (accordo del 30 marzo 2016) ed ora ulteriormente prolungata a 68 mesi (dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2018).
Esclusione dalla retribuzione utile per il TFR
Al fine di contenere le dinamiche di costo relative ai lavoratori in forza prima del 14 novembre 2016, l’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali prevede che siano escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i ratei mensili di quattordicesima mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 - 30 giugno 2019;
- le somme di cui all’articolo 111, comma 7 (cosiddetti permessi per riduzione dell’orrio di lavoro), in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.
Tali disposizioni:
- si applicano ai rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014;
- possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 14 novembre 2016, qualora agli stessi vengano applicati i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014.
Contratti a termine – proroghe e rinnovi (c.d. stop-and-go)
L’accordo interviene sulla durata degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo che l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede in 10 o 20 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.
Per i contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017, la durata di tali intervalli è fissata in 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.
Restano ferme le disposizioni dell’articolo 87, commi 2 e 3, del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall’accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014 e dall’accordo 16 giugno 2014, alla luce delle quali le disposizioni di legge relative allo stop-and-go non trovano applicazione con riferimento:
- ai contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
- nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.), con disoccupati con più̀ di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.
aziende di nuova adesione
L’accordo prevede che i datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione al CCNL Turismo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento pari o superiore a quello previsto dall’accordo del 18 gennaio 2014, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all’accordo stipulato il 30 novembre 2016.
E' stata richiesta l’introduzione di tale disposizione al fine di “accompagnare” l’adesione al sistema associativo di nuovi soci.
contenuti economici della clausola di salvaguardia
Le parti hanno concordano che l’effettiva realizzazione degli equilibri previsti dalla clausola di salvaguardia costituirà oggetto di valutazione negoziale ai fini del rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.
Testo unico contrattuale
Le parti hanno concordato di completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.
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30.03.2016
Vigenza del CCNL Turismo - proroga al 31 dicembre 2017!
Gli articoli 199 e 200 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall'accordo del 18 gennaio 2014, prevedono che il CCNL abbia una durata di 40 mesi, dal 1° maggio 2013 sino al 31 agosto 2016, e che la piattaforma per il rinnovo venga presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Federalberghi (strutture alberghiere/extralberghiere), Faita (strutture all'aria aperta) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con un accordo firmato in data 30.03.2016 (allegato in calce), hanno aggiornato tali previsioni, fissando la data per la presentazione della piattaforma al 30 giugno 2017.
La durata del CCNL Turismo risulta conseguentemente prorogata sino al 31 dicembre 2017, per complessivi 56 mesi.
Si evidenzia che la proroga interviene a parità di costo, senza introduzione di alcun elemento compensativo.
Resta inoltre ferma la clausola di salvaguardia che prevede l'automatica estensione ai soci di Federalberghi di qualsiasi riduzione di oneri o trattamento di miglior favore eventualmente riconosciuti a terze parti dopo la stipula del CCNL.
Durante il periodo di proroga, Federalberghi manterrà aperto il confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, cogliendo ogni occasione per promuovere e sviluppare i comuni interessi, come già fatto con l'accordo in materia di contratti a termine ed apprendistato (16 giugno 2014), con l'avviso comune sul contrasto delle attività abusive (10 marzo 2015) e con l'avviso comune sulla stagionalità (30 aprile 2015).