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APPRENDISTATO

2018

Sono stati predisposti i nuovi moduli relativi all'apprendistato, recependo il nuovo assetto contrattuale del settore.  La nuova modulistica nazionale è disponibile in calce.

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2016

Istruzione e formazione professionale - sperimentazione del sistema duale

Sono stati sottoscritti i protocolli di intesa fra il Ministero del lavoro e gli assessorati regionali alla formazione con cui si dà l'avvio al progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)".     La sperimentazione, finalizzata a facilitare la transizione tra sistema della formazione professionale e mondo del lavor, sarà realizzata da circa trecento centri di formazione professionale la cui selezione, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, è in corso di completamento da parte di Italia Lavoro.

I centri di formazione selezionati potranno beneficiare di una serie di servizi forniti da Italia Lavoro finalizzati ad una più efficace realizzazione della sperimentazione.   I percorsi formativi potranno essere realizzati attraverso le seguenti modalità, anche complementari:
• contratto di apprendistato di primo livello;
• alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore alle 400 ore annue;
• impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato.

Per la sperimentazione sono stati stanziati ulteriori fondi che sono stati ripartiti fra le regioni sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.

REGIONE PIEMONTE - Accordo e allegato: http://www.regione.piemonte.it/formazione/apprendistato/index.htm 

Scarica le slide presentate dalla Regione Piemonte https://prezi.com/ko5pxmi1mh8h/

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Standard formativi e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato - decreto ministeriale 12 ottobre 2015 (Gazzetta ufficiale 21 dicembre 2015, n. 296)

È stato pubblicato il decreto 12 ottobre 2015 (scaricabile in calce), con cui il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia, definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, il decreto definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Ai fini dell'attivazione di tali tipologie di apprendistato, l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo secondo lo schema allegato al decreto stesso.

Nel decreto sono dettagliati:

- i requisiti del datore di lavoro;

- la durata dei contratti di apprendistato che non può essere inferiore a sei mesi (la durata massima, invece, varia in relazione al tipo di diploma e di qualifica che si intende conseguire) ed i casi in cui la durata del contratto stesso può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale;

- gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato, il piano formativo individuale - che può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso - e la formazione interna ed esterna;

- i diritti e i doveri degli apprendisti;

- la funzione tutoriale (tutor aziendale e tutor formativo), che è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento;

- la valutazione e certificazione finale delle competenze, per accedere alle quali l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le regioni dovranno recepire con propri atti le relative disposizioni.

Nelle more della scadenza del termine semestrale sopra ricordato, le disposizioni del decreto in oggetto trovano applicazione immediata e diretta esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Trascorso detto termine, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del decreto.

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in cicli stagionali

Si ricorda che l'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto che per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Al riguardo, l'articolo 16 dell'Accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato del 17 aprile 2012 prevede che la disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica sia oggetto, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, di intese con le regioni e le province autonome. In attesa del raggiungimento di tali intese possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni contrattuali relative all'apprendistato professionalizzante che prevedono, nello specifico, la possibilità di svolgimento del rapporto in cicli stagionali (articolo 15).

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2015

Disciplina dell'apprendistato - articoli 41 - 47, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha apportato modifiche alla disciplina dell'apprendistato. Di seguito si riassume il quadro normativo risultante, facendo riserva di ulteriori comunicazioni all'esito dell'emanazione dei chiarimenti amministrativi sulla materia.

definizione (articolo 41)
Il decreto n. 81 definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, che si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Viene specificato che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

disciplina generale (articolo 42)
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il decreto n. 81 prevede che nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di apprendistato a tempo determinato (articolo 43, comma 8 e articolo 44, comma 5 del decreto n. 81) di cui si dirà più avanti.
Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
In particolare, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ferme restando le disposizioni di carattere generale sopra riassunte, il decreto n. 81 stabilisce che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

numero di apprendisti
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Si ricorda che le disposizioni dell'Accordo per la disciplina dell'apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012  (copia in calce) attualmente prevedono che il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non possa superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

vincolo di stabilizzazione
Il decreto legislativo n. 81 prevede che, ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti derivanti dal vincolo di stabilizzazione sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
In relazione al rinvio effettuato dal decreto legislativo n. 81 alla disciplina contrattuale delle clausole di stabilizzazione, si ricorda che le disposizioni dell'Accordo per la disciplina dell'apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 attualmente prevedono che il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43)

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
La regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con decreto del Ministero del lavoro.
Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

apprendistato professionalizzante (articolo 44)
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Con riferimento a tale aspetto, si ricorda che per le aziende del settore turismo la durata dell'impegno formativo è stabilita nella misura prevista dall'Accordo 17 aprile 2012:

livello di inquadramento                                                               durata rapporto

             durata formazione

2* 3*

2,3

48

36

80

80

4*

4,5,6s

42

36

60

60

6

24

40

 
* qualifiche con contenuti omologhi a quelle dell'artigianato

Si ricorda altresì che il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, sottoscritto da Federalberghi e Faita (non da Fipe), ha previsto la possibilità di rideterminare la durata massima del rapporto di apprendistato e del relativo impegno formativo nelle seguenti misure:

livello di inquadramento                                                               durata rapporto

             durata formazione

2* 3*

2,3

46

34

60

60

4*

4,5,6s

40

34

45

45

6

22

30

 * qualifiche con contenuti omologhi a quelle dell'artigianato

- resta fermo il riproporzionamento della durata della formazione per l'apprendistato in cicli stagionali

Affinché sia possibile operare la riduzione di cui alla tabella sopra riportata è necessario il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come "apprendimento formale";
b) l'apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come "apprendimento non formale";
c) l'apprendista ha maturato esperienze valevoli come "apprendimento informale".

Per la pratica applicazione delle previsioni sopra riportate, in attesa dell'attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze:
1) la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) potrà essere accertata dal datore di lavoro, mediante acquisizione del relativo titolo o idonea autocertificazione;
2) il datore di lavoro potrà richiedere al competente ente bilaterale del turismo di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui alle lettere b) e c).
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni , sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
Il decreto n. 81 conferma l'onere, in capo alla regione di comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

Apprendistato in cicli stagionali
Il decreto legislativo n. 81 conferma la possibilità, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, che i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Si ricorda che tale facoltà è stata esercitata dalle parti sociali del settore turismo con l'Accordo 17 aprile 2012, che consente lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

apprendistato di alta formazione e di ricerca (articolo 45)
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con decreto del Ministero del lavoro.
Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con decreto del Ministero del lavoro. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

standard professionali e certificazione delle competenze (articolo 46)
Il decreto n. 81 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, è di competenza:
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali;
b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

disposizioni finali (articolo 47)
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie dell'apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto n. 81 (forma scritta del contratto, indicazione nel contratto del piano formativo individuale) nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1.500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione territoriale del lavoro.
Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.
I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Infine, l'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha disciplinato gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca.
Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 con la tipologia contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
- in caso di cessazione (per recesso del datore di lavoro) al termine del periodo formativo non è dovuto il c.d. contributo di licenziamento NASpI che per un rapporto di lavoro di durata triennale è pari a 1.469,85 euro per il 2015 (ovvero 489,95 euro annui nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai tre anni);
- l'aliquota contributiva a carico datore di lavoro nell'ambito del rapporto di apprendistato, pari al 10 per cento viene ridotta al 5 per cento. Si ricorda che per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti, tale contribuzione è azzerata per tre anni;
- non è dovuto il contributo ordinario di finanziamento della NASpI previsto per tutte le altre tipologie di apprendistato e per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, pari all'1,61 per cento da calcolare sulla retribuzione lorda ai fini previdenziali.


**************************

ANNO 2014

In data 18.01.2014 FEDERALBERGHI, FAITA-FEDERCAMPING e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato il rinnovo del CCNL TURISMO (guida allegata).

Tra i vari temi, il rinnovo ha portato sostanziali modifiche anche sul tema dell'Apprendistato. Nello specifico l'impegno formativo, già graduato in relazione al livello di inquadramento dell'apprendista, viene ridotto nel caso in cui lo stesso sia in possesso di un titolo di studio o abbia maturato precedenti esperienze nel settore o nell'area di attività. Conseguentemente viene ridotta, in misura meno che proporzionale, la durata del rapporto di apprendistato.

Le misure ridotte della durata dell'apprendistato e dell'impegno formativo sono riportate nella tabella che segue:

livello di inquadramento                                                            durata rapporto

             durata formazione

2,3

34

60

4,5,6s

34

45

6

22

30





Con riferimento alle qualifiche con contenuti omologhi a quelle dell'artigianato, la durata ridotta del rapporto per i livelli di inquadramento 2 e 3 è fissata in 46 mesi e la durata ridotta della formazione è pari a 60 ore annue.
Per il livello di inquadramento 4 la durata ridotta del rapporto è fissata in 40 mesi e la durata ridotta della formazione è pari a 45 ore annue.

In tutti i casi, affinché sia possibile operare la riduzione, è necessario il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come "apprendimento forma-
le";
b) l'apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come "apprendimento non formale";
c) l'apprendista ha maturato esperienze valevoli come "apprendimento informale".

In attesa dell'attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) potrà essere accertata dal datore di lavoro, mediante acquisizione del relativo titolo o idonea autocertificazione.
Il datore di lavoro potrà richiedere al competente ente bilaterale del turismo di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui alle lettere b) e c).

APPRENDISTATO STAGIONALE

Per la Regione Piemonte ... " nel lavoro stagionale - per la parte di formazione di base e trasversale - non essendo disponibile l'offerta formativa pubblica, la formazione viene quindi disciplinata  INTERAMENTE (trasversale e professionalizzante) dalla contrattazione di riferimento" 

Inoltre resta sempre attivo il concetto del riproporzionamento dell'impegno formativo, così come specificato dall'art. 61, comma 2) del rinnovo Ccnl del 20.02.2010 che recita:

(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

****************

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE   -   ASSUNZIONE APPRENDISTI PER L'ANNO 2013 – NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA’ DA PARTE DELL'ENTE BILATERALE TURISMO VCO  E  NUOVA MODULISTICA!

La materia ha subito nel corso dell’ultimo anno un’autentica rivoluzione:   il peso si è spostato sulla formazione dell'apprendista, rimarcata anche nell'accordo integrativo territoriale di 2° livello siglato da FEDERALBERGHI - FAITA - FISASCAT Cisl - FILCAMS Cgil - UILTucs (accordo scaricabile nella sezione contrattazione )
Fino al 2012 l'Ente Bilaterale Turismo VCO rilasciava un parere di conformità relativo all'assunzione dell'apprendista.

Da quest'anno invece il parere che l'Ente rilascerà sarà inerente la Formazione e quindi verrà validato il "Piano Formativo individuale".
Ci sono tre opzioni che l'azienda dovrà scegliere come modalità per effettuare la formazione del proprio apprendista:

1. Tutta la formazione in Azienda
2. In parte all'esterno ed in parte all'interno
3. Tutta all'esterno

In base alla scelta che effettuerà dovrà presentare diversa modulistica (allegata) all'Ente Bilaterale del Turismo VCO per la validazione, non più PREVENTIVA rispetto all'assunzione ma SUCCESSIVA, cioè quindi entro 30 giorni dall'assunzione.

La modulistica varia a seconda se il contratto di apprendistato sarà stagionale oppure annuale.  La Regione Piemonte interviene finanziando la  formazione trasversale solo per l’apprendistato annuale, non  per quello stagionale.  Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/formazione/apprendistato/index.htm

Di seguito alcuni passaggi focali del contratto di apprendistato conseguente la  “Riforma Fornero”: gli interventi sul regime della durata, sul numero complessivo degli apprendisti in servizio e sulle conferme dei lavoratori apprendisti.

La legge n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero) è intervenuta anche sulla disciplina del contratto di apprendistato incidendo sul regime della durata, sul numero complessivo degli apprendisti in servizio e sul regime delle conferme dei lavoratori apprendisti.  La disciplina generale del contratto di apprendistato è stata recentemente riordinata con il T.U. in materia - D.Lgs. n 167 del 2011; le novità introdotte dalla Legge n. 92 del 2012 si innestano dunque sulle disposizioni di tale Testo Unico. Ricordiamo che, a mente dell'art. 1 del menzionato Testo Unico, il contratto di apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, definito secondo le seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a 25 anni;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ed apprendistato di alta formazione e ricerca  per giovani di età non inferiore a 18 e non superiore a 29 anni.  (L. 92 e 134/2012);
 C) apprendistato di alta formazione e di ricerca.


La disciplina delle diverse forme di apprendistato e l'individuazione dei relativi piani formativi è rimessa alla concertazione tra diversi soggetti istituzionali volta a volta specificamente individuati. L'elemento formativo, garantito dall'obbligo di individuazione di un tutor in azienda e dall'elaborazione di un piano formativo individuale si combina con la previsione di una serie di incentivi economici per la parte datoriale tra i quali quello dell'inquadramento a due livelli più bassi della contrattazione collettiva applicata in azienda.
Procediamo ora ad esaminare le principali novità introdotte dalla Legge n 92 del 2012 alla disciplina dell'apprendistato contenuta nel citato Testo Unico.


DURATA MINIMA DEL CONTRATTO
L’art. 1, comma 16, lett. a) della legge di riforma, attraverso l’introduzione della lett. a-bis), ha previsto, all’art. 2, d.lgs. n. 167/2011 (TU dell’Apprendistato), una durata minima del contratto, non inferiore a mesi 6, ad esclusione delle ipotesi, previste dall’art. 4, comma 5, TU, relativo all’attività lavorativa prestata in cicli stagionali, rispetto alle quali rimane fermo il principio per cui i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale  possono prevedere  specifiche  modalità  di  svolgimento  del  contratto  di apprendistato, anche a tempo determinato.

IL NUOVO REGIME DEL PERIODO DI PREAVVISO CONSEGUENTE AL RECESSO
Ai sensi della nuova lettera m) dell’art. 2, comma 1, come modificata dalla lett. b) del comma 16, dell’art. 1, della legge di riforma, si specifica che durante il periodo di preavviso, successivo al recesso datoriale, intimato al termine del contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., “continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”.

LA PERCENTUALE DI APPRENDISTI ED I DIVIETI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
La legge, alla lett. c) del menzionato art. 16, modifica il rapporto tra il numero complessivo di apprendisti e le maestranze specializzate, disponendo, come principio generale che il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al numero di maestranze specializzate (fino ad oggi detto rapporto corrispondeva al 100%). Tale rapporto, specifica la disposizione, non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in “somministrazione “ apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.


I LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI NUOVI APPRENDISTI
Ai sensi del nuovo art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, introdotto dalla lett. d), del comma 16, dell’art. 1, della legge di riforma, “L’assunzione di nuovi apprendisti (da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiori alle 10 unità) è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro” (ai sensi de



Allegati Disponibili:

 Disciplina contrattuale apprendistato di primo e terzo livello / accordo 1 agosto 2017 Federalberghi_Faita Download
 Modulistica richiesta parere conformita` Download
 2016 - Reg Piemonte - Alleg 2 Disciplina standard formativi e criteri gen per la realizzaz percorsi di apprendistato Download
 Ministero del Lavoro_Interpello 5/2013 Download
 Interpello Federalberghi_anno 2013 Download
 Ministero Lavoro_Interpello 16/2012 Download
 2016 - Reg Piemonte - Intesa Disciplina standard formativi e criteri gen per la realizzaz percorsi di apprendistato Download
 Accordo_Sindacale Apprendistato Reg Piemonte - anno 2012 Download
 Accordo 17.04.2012 Download
 Guida al rinnovo Ccnl Turismo 18.01.2014 (Federalberghi / Faita) Download
 Testo Unico sull`Apprendistato - anno 2011 Download
 L`Apprendistato stagionale dopo la riforma - agosto 2011 Download
 Anno 2010 - Regolam apprendistato professionalizzante settore turismo Download

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Via Canna n. 9 - 28921 VERBANIA INTRA (VB) - Tel. 0323.407467 - Fax 0323.517086 - CF 93022430032
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